PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale del medico intensivista).

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico specialista in terapia intensiva, di seguito denominato «medico intensivista».
      2. Possono esercitare l'attività di medico intensivista i medici in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2.
      3. L'esercizio della professione di medico intensivista consiste nell'erogazione delle attività mediche di terapia intensiva atte a garantire il più efficace, tempestivo e consistente trattamento degli stati di emergenza. Nello svolgimento della propria attività, il medico intensivista può integrare e adattare le cure del paziente affetto da malattie complesse o da lesioni che includono l'insufficienza multipla d'organo, erogando tali servizi come medico responsabile del paziente o come medico che fornisce assistenza o collaborazione al medico responsabile del paziente.

Art. 2.
(Specializzazione in terapia intensiva).

      1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in terapia intensiva.
      2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
      3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la

 

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formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in terapia intensiva è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni.
      4. La durata minima del corso di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.

Art. 3.
(Inserimento del medico intensivista nel sistema sanitario per l'emergenza-urgenza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposita intesa adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a disciplinare la presenza dei medici intensivisti nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza a livello territoriale e ospedaliero.
      2. Con specifico riferimento alle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, approvate con l'atto di intesa tra Stato e regioni di cui al comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo deve, in particolare, prevedere:

          a) che il responsabile della centrale operativa del sistema di allarme sanitario sia preferibilmente un medico intensivista;

          b) che medici intensivisti siano presenti nei centri mobili di rianimazione o di terapia intensiva e nelle eliambulanze;

          c) una congrua presenza dei medici intensivisti nell'ambito delle seguenti strutture adibite agli interventi di emergenza-urgenza: centri di pronto soccorso ospedaliero; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di secondo livello.

 

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      3. Con l'intesa di cui al comma 1 sono altresì definite le linee guida per l'organizzazione dei servizi di terapia intensiva nelle diverse istituzioni sanitarie e per la definizione del ruolo del medico intensivista nell'ambito dell'attività ospedaliera.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico intensivista i soggetti laureati in medicina e chirurgia che per almeno quattro anni abbiano svolto attività documentata e abbiano seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore.
      2. A domanda degli interessati, i titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in terapia intensiva di cui all'articolo 2 sono riconosciuti ai fini dell'equiparazione al diploma di specializzazione di cui al medesimo articolo 2.
      3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionale e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equiparazione è pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda, completa di tutti i documenti giustificativi.
      4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri da utilizzare ai fini dell'equiparazione sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.